Art. 1.
(Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento).

      1. È istituito il ruolo dei magistrati di complemento.
      2. I magistrati di complemento fanno parte dell'ordine giudiziario.
      3. Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità e le guarentigie previste per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.